Il Giudice di Pace di Frosinone https://www.frosinonetoday.it/attualita/frosinone-multe-covid-annullate-giudice-pace.html annulla una contravvenzione ritenendo che la pandemia non rientri fra i presupposti per la dichiarazione dello stato d'emergenza essendo di natura sanitaria, determinata da "agenti virali", e quindi estranea ai casi ammessi dall'art. 7 del Codice della protezione civile D.Lgs. 1/2018 che sono solo gli "eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo". Opperbacco! E quali altre cause esistono di eventi da cui difendersi? Ci aiuta Don Ferrante: "In rerum natura", diceva, "non ci son che due generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può esser né l'uno ne l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera".
Ora, se la sentenza del GdP dottor Manganiello è vera per come l'ho letta, siamo dinanzi ad una tesi del tutto originale e infondata, per non dire ridicola, di un giudice che contrasta con le leggi della fisica e con l'ordinamento giuridico. Gli eventi possono essere causati solo da cause fisiche, la distinzione del Codice della protezione civile non lascia spazio ad altri eventi che alcuno possa escludere: il virus è ovviamente di origine "naturale", se fosse inventato in un laboratorio sarebbe di origine umana, non può essere di origine spirituale. Inoltre lo stesso Codice, all'art. 13, pone fra gli strumenti di intervento della Protezione civile, oltre ai Vigili del fuoco e alle Forze armate, il Servizio sanitario nazionale ovviamente per far fronte a "rischi sanitari", non solo a terremoti e "sversamenti" (questo è l'unico esempio di attività umana che la scarsa fantasia del dottor Manganiello riesce a partorire).
Tutto ciò è ovvio. Perché dirlo qui? Perché già c'è chi grida vittoria dinanzi a questa cialtronata. Che continuo a sperare che sia una finzione, una finta sentenza costruita ad arte. E perché nella stessa sentenza si dicono altre cose: si dice che "autorevole dottrina" costituzionalistica dice che limitazioni alla libertà personale non possono essere imposte da Dpcm e si riferisce espressamente a quanto sostiene Sabino Cassese (e questo è in parte condivisibile, anche se i decreti legge da marzo in poi hanno contenuto norme più dettagliate tanto che si può ritenere che le limitazioni siano di livello primario, non lasciate ai Dpcm); si dice poi che i limiti alla libertà di movimento che relegavano in casa avrebbero potuto essere emanati solo dall'autorità giudiziaria e qui si confonde la libertà di circolazione art. 16 con la libertà personale art. 13 che è limitazione con la forza, non un semplice "divieto" che in caso di violazione espone solo al pagamento di una sanzione; ma il discorso sarebbe lungo e in questi mesi si è letto di tutto. Il giudice cita anche la Cina come ispirazione dei Dpcm.
Non solo: i divieti di circolazione ecc. non fondano sullo stato d'emergenza, che riguarda e mobilita la Protezione civile, non i cittadini, ma sui Decreti legge e sui Dpcm. Quindi dalla illegittimità della dichiarazione dello Stato d'emergenza non discenderebbe nessuna illegittimità dei divieti.
Ciò non toglie ovviamente che le contravvenzioni inflitte in questi mesi siano spesso infondate e che gli stessi Dpcm siano per alcuni aspetti illegittimi, specie i primi emessi che in modo autonomo e senza una preventiva e specifica indicazione con norma primaria (come il Decreto legge) avesse indicato il comportamento vietato.
Continuo a sperare che sia una bufala ben congegnata.
La sentenza si legge qui: https://www.iltempo.it/politica/2020/08/01/news/lockdown-coronavirus-governo-giuseppe-conte-stato-di-emergenza-limiti-costituzione-giudice-di-pace-frosinone-sentenza-illegi-24066875/
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