Oggi 24 giugno la Corte costituzionale, e il giudice
Silvana Sciarra, colpiscono ancora (dopo la sentenza sulla
rivalutazione delle pensioni, n. 70/2015): dichiarato incostituzionale il blocco
dei contratti pubblici deciso con decreto legge nel 2010. Bene.
Ma sembra che faccia ingresso una
anomala efficacia non retroattiva della dichiarazione di
illegittimità come effetto del vincolo dell'art. 81, equilibrio di
bilancio, come aveva suggerito l'avvocatura dello stato.
Non è una novità assoluta: l'art. 81
non era menzionato dalla sentenza sulla perequazione delle pensioni
oltre 1500 euro perché la norma in esame era addirittura priva di
adeguate motivazioni della stretta.
Oggi i sindacati festeggiano, ma i
cinque anni di incostituzionalità cancellati così, in ossequio a un
vincolo che è contrario a tutto il resto della costituzione, non
sono uno scherzo.
E il precedente della sentenza sulla
Robin Tax, la rencente n. 10/2015, sembra così consolidarsi.
Difficile capire se e come sia
compatibile un'efficacia dell'abrogazione che scatti a partire dal
giorno del deposito della sentenza con la causa in cui è stata
sollevata l'eccezione (dal giudice a quo): se si cancella da oggi,
non c'è danno ai diritti fatti valere in giudizio e quel giudice,
cui ora torna la palla, che fa, respinge il ricorso dopo aver
ottenuto quello che chiedevano i ricorrenti?
Difficile anche accettare un vincolo di
bilancio che, imponendo contrazioni dell'economia e degli scambi, del
pil, costringe proprio il bilancio a sofferenze elleniche. Ma questa
è problematica che i giuristi non comprendono, e i politici ancora
meno, specie se non partecipano ai convegni dei Giuristi Democratici.
Restiamo in attesa delle motivazioni per capire quanti danni fa lo sciagurato "equilibrio di bilancio" dell'art. 81 Cost.
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