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sabato 5 marzo 2016

Libia 2016 - esautorato il parlamento in un emendamento del 2015

L'iter di approvazione di una missione militare all'estero fonderebbe anzitutto sui limiti stretti imposti dall'art. 11 Cost. e poi sulla legge 14 novembre 2000, n. 331 e sulla legge 25 del 1997 in base alle quali dovrebbe sempre esserci un pronunciamento del parlamento, almeno a ratifica.
Il decreto ministeriale (secretato) del 10.2.2016 autorizzerebbe una missione in Libia a protezione di impianti ENI, è legittimo? Mentre Renzi è irritato dalla fuga di notizie, Mattarella difende il proprio operato.
Intanto in sede di conversione del D.L. 30 ottobre 2015, n. 174 intitolato come sempre "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2015, n. 253) è stato introdotto l'Art. 7-bis "Disposizioni in materia di intelligence" che così recita:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo."

La disposizione quindi anzitutto va ben oltre il titolo, è sì introdotta dal parlamento, ma non ha alcuna attinenza con il rifinanziamento delle missioni in corso. Sembra autorizzare il Presidente Renzi ad ordinare "disposizioni per l'adozione di misure di intelligence". Apparenti ostacoli sono la comunicazione alla commissione parlamentare e il fatto che non si parla di azioni militari, ma di intelligence. Ostacoli facilmente superabili: visto che il parere del Copasir non è vincolante e che si può ben immaginare che l'informativa preventiva sia generica, si è dinanzi ad una potenziale esautorazione del parlamento per agire contro il divieto dell'art. 11 Cost. Altrimenti non si vede che bisogno di tale disposizione avesse il nostro ordinamento.

Riferimenti:
Iter di approvazione di una missione militare all'estero, competenze di esecutivo e legislativo

Il decreto ministeriale (secretato) del 10.2.2016 autorizzerebbe una missione in Libia a protezione di impianti ENI etc.

Corriere: nel decreto sul rifinanziamento delle missioni è previsto l'intervento in Libia senza passare dal parlamento, Mattarella difende il proprio operato



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