L'art. 81 Cost. ridimensionato dalla Corte?
La sentenza della Corte costituzionale n.
275 del 16.12.2016 afferma la prevalenza dell'effettività dei diritti
sul vincolo dell'equilibrio di bilancio (il giudizio era sul limite di
bilancio messo da legge della regione Abruzzo ai contributi al trasporto
studenti disabili).
La decisione recupera, fra l'altro, un principio affermato
prima di Lisbona, prima di Maastritch, prima del nuovo art. 81: "non si
può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio
o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona
franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità,
dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui
attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia
rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale" (sent.
260/1990).
Si dà così nuovo vigore al principio di inviolabilità dei
diritti fondamentali (nel caso: diritto alla formazione dei disabili,
art. 38 III comma): "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad
incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione" (sent. 275/2016).
Nessun commento:
Posta un commento