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sabato 28 febbraio 2026

Contro la revisione costituzionale della destra. Tre punti critici

di Paolo Solimeno 

28.2.2026

A. Sulla separazione delle carriere. Dopo la riforma Cartabia è sostanzialmente inutile, visto che a) sono già separate le funzioni (si può cambiare da G a PM solo 1 volta entro 9 anni dal concorso in magistratura e cambiando regione, infatti cambiano solo 40 magistrati su 9mila); b) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2000, presidente (guardacaso) Sebastiano Vassalli, ha detto che in costituzione non c'è alcun vincolo a tenere unite o separate le carriere, oltre alle funzioni*, quindi bastava una legge ordinaria; c) se si vuole rendere il PM meno influente nel processo penale basta cambiare il codice; d) la metà delle sentenze di I grado (dati 2024) finisce con assoluzioni, nonostante che il PM abbia chiesto la condanna, l'altra metà con condanne, dov'è l'accondiscendenza del Giudice verso il Pm? Quindi questa modifica è inutile, un falso obiettivo per mascherare i veri scopi di questo attacco alla democrazia costituzionale.


B. Sull'Alta Corte disciplinare. Oggi la Sezione Disciplinare del CSM è composta da 1 vicepresidente (politico), 1 membro politico e 4 membri togati eletti dai magistrati (art. 1 e 4 L. 195/1958). Questo è conforme all'attuale costituzione che impone che i membri, togati e non, siano eletti e che la proporzione sia un terzo di componenti non togati e due terzi togati.


Con la modifica l'Alta corte disciplinare (organo a sé che svolgerà solo quella funzione e sarà fra l'altro un giudice speciale vietato ) sarà composta da 6 politici e 9 togati estratti a sorte. E se va bene i collegi disciplinari saranno composti da 2 non togati e 3 togati (unica formula che consente di svolgere dentro la stessa corte I e II grado e mantenere la proporzione detta). Quindi sarà quasi scontato avere maggioranze governative dentro l'organo disciplinare. 


A ciò si aggiunge un radicale indebolimento anche dei due CSM creati per svolgere le altre cruciali funzioni "datoriali" (nomine e trasferimenti) che oggi sono svolte dall'unico CSM: anche in questi due nuovi organi i membri togati saranno estratti a sorte alla cieca fra tutti i magistrati e si confronteranno con membri non togati estratti a sorte fra soggetti eletti dal parlamento, quindi scelti dalla maggioranza politica. 


Questo realizza un potenziale controllo politico della funzione disciplinare e delle altre funzioni di governo del rapporto di servizio dei magistrati incompatibile con l'autonomia e indipendenza della magistratura pur predicata anche dal nuovo art. 104 cost. e indispensabile perché sia rispettato il principio di separazione dei poteri. 


C. Questa modifica radicale del Titolo IV, punto cardine del nostro stato di diritto, è stata compiuta d'imperio dall'esecutivo senza neppure ascoltare i tanti interventi di professori di diritto costituzionale nelle audizioni e dei membri dell'opposizione in commissione e in aula. La separazione dei poteri dipende proprio dalla tenuta del Titolo IV che deve essere idoneo a sottrarre i magistrati dal controllo politico. Qui e in parti della costituzione è poi disegnata la sottoposizione del potere politico al principio di legalità e gli atti, anche gli atti politici**, alla verifica di conformità a legge e costituzione. Purtroppo la modifica di oggi sarà affiancata presto dalla scrittura delle priorità nell'esercizio dell'azione penale (ddl 933 Senato) e dalla sottrazione al PM del controllo della polizia giudiziaria, anticamera dell'arbitrio poliziesco, come diceva Luigi Einaudi.


Nel complesso quindi la modifica costituzionale è da respingere perché inutile anche a perseguire i falsi obiettivi dichiarati e consapevolmente dannosa per lo stato costituzionale di diritto, per la democrazia e i diritti di tutti.


* sent. 37/2000: "La Costituzione, pur considerando la Magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio Superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni."


** uno dei segnali di autoritarismo è la pretesa di sottrarre gli atti politici, in quanto tali, al controllo di legittimità del giudice ordinario, oltreché al potere di annullamento del giudice amministrativo. Cfr. art. 24 e 113 cost. Eppure questa è proprio la pretesa spesso agitata dalla presidente del consiglio. Enzo Cheli e Paolo Barile indicano in questa pretesa uno dei caratteri dello stato autoritario fascista, v. ad es. C. Cass. sez. un. 20.3.1925 che lo avallò.

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