Cerca nel blog

venerdì 14 novembre 2014

Precarietà nel pubblico impiego: la Puglia stabilizza

Ammettiamo che la proposta sostenuta con entusiasmo da Vendola è di un consigliere pd. Ed è giustissima, tutti gli enti locali tengono migliaia di lavoratori nel precariato grazie a leggi che, imponendo il concorso per l'assunzione, pretendono di legittimare un abuso.

Resta una palude normativa in cui qualcosa si sacrifica, l'accesso al lavoro senza concorso resta un problema. Però non sembra ormai invocabile il principio di non convertibilità del contratto a termine illegittimamente reiterato in quanto dovrebbe ritenersi inapplicabile il divieto di cui all'art. 36 D. Lgs. 165/2001: l'ordinanza Affatato del I ottobre 2010 della Corte di Giustizia Europea ha stabilito che uanto l'ordinamento nazionale non ha introdotto sufficienti misure per far fronte all'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, pertanto la sanzione dovrebbe essere la costituzione di un rapporto stabile.

Ora comunque ci sono almeno due novità: una è il DL Poletti che ha liberalizzato il contratto a termine, ma vale ovviamente solo per rapporti successivi alla sua entrata in vigore; peraltro è una novità pesante, che aggrava la precarietà e invita a stipulare contratti a termine per (almeno) tre anni senza bisogno di giustificarli con le esigenze organizzative del datore, come diceva il D.LGS 368/2001.

L'altra novità, su cui esplicitamente si basa l'iniziativa del consiglio pugliese, è la legge finanziaria per l'anno in corso, Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1, comma 529 "Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato."


http://www.sinistraecologialiberta.it/notizie/puglia-stabilizzati-800-precari-del-consiglio-regionale-vendola-un-atto-di-lotta-contro-la-precarieta/

Nessun commento:

Posta un commento