Cerca nel blog

mercoledì 25 gennaio 2017

Anche l'Italicum è incostituzionale

Dichiarati illegittimi il ballottaggio (resta il premio al primo e unico turno per la Camera, quindi) e l'opzione di scelta del capolista che risulti eletto su più collegi (risulterà eletto dal collegio estratto a sorte, quindi).

Restano pendenti altri giudizi in diversi tribunali che potrebbero fare nuove rimessioni alla corte, ma soprattutto è da vedere cosa la corte abbia detto dei motivi di presunta incostituzionalità non accolti, non è detto che siano stati esclusi nel merito.

Il premio al primo turno solo se si supera la soglia del 40% indurrà ad accordi, altrimenti la legge funzionerà come un proporzionale con soglia al 3%. Una cosa quasi accettabile. E compatibile con il sistema del Senato (proporzionale a turno unico, ma senza premio, quindi rischio di maggioranze diverse camera/senato). Certo, non la legge auspicata, il premio di maggioranza ha una soglia non indifferente, ma è pur sempre il premio ad una minoranza, e se raggiunto stravolgerà il risultato elettorale aumentando di ben 14 punti che sono ben il 35% di 40, fino ad arrivare al 54% dei seggi della Camera. Ovviamente a sacrificio delle opposizioni che risulterebbero ridotte, complessivamente, dal 60% del risultato elettorale al 46% (quindi una sottrazione del 23% dei seggi cui avrebbero avuto diritto le opposizioni). A questo si aggiunge lo sbarramento unico del 3%, che pure è rimasto in vita.

Che il risultato sia "una legge immediatamente applicabile" non è una notizia, non poteva essere altrimenti: la consulta non poteva consegnare all'ordinamento un vuoto legislativo perché la legge elettorale è costituzionalmente necessaria, non si può togliere disposizioni la cui mancanza impedisca, in qualunque momento, di poter rinnovare organi costituzionali necessari quali le camere.

Altro aspetto giuridico rilevante è che la corte ha considerato giustiziabile una legge elettorale ancora non applicata, quindi, come rileva Felice Besostri, l'artefice principale dei ricorsi che hanno portato a questo giudizio di costituzionalità, è stabilito con questa pronuncia che "le leggi elettorali incostituzionali non devono essere applicate. Se la difesa del Governo fosse stata solo nel merito, il risultato sarebbe insoddisfacente, ma avendo chiesto l'inammissibilità di tutte le ordinanze, la sconfitta degli amici dell'Italikum è totale".

Del risultato della pronuncia del 25 gennaio c'è chi critica il sorteggio, il meccanismo, che pure ha la sua dignità, farà anche sorridere, ma è l'effetto della parziale abrogazione della disposizione: l'art. 85 del dpr del 1957 dice che chi ha vinto in più collegi deve scegliere, se non sceglie si estrae a sorte. Non chi vince, ma il collegio vinto dal vincitore. Il motivo è chiaro: non si vuole che il candidato in più collegi tenga per il bavero una decina di candidati arrivati secondi e 'desista' da quei collegi (meno uno) in cambio di favori. Bene dinque, si cancella uno dei difetti della candidatira plurima.

D.P.R. 30/03/1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
85. 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.


Questo il comunicato della Corte costituzionale del 25 gennaio:
http://www.cortecostituzionale.it/…/CC_CS_20170125174754.pdf

"Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all'esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".

Nessun commento:

Posta un commento