Il
provvedimento del Questore appare illegittimo perché limitativo di
libertà costituzionali – di espressione del pensiero e di riunione – non
per comprovate ragioni di tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità
pubblica, ma a tutela di un astratto e indimostrato pericolo che siano
compiute azioni delittuose. Il Questore sostiene che la tutela
dell’ordine pubblico debba, in tal caso, prevalere sul diritto di
libertà, e lo comprime sino a consentire solo una manifestazione
stanziale in piazza SS. Annunciata.
La motivazione, trasmessaci dagli organizzatori della manifestazione, si muove su più livelli di astrazione che, senza alcun indizio, ipotizzano il realizzarsi di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Così il divieto discende da mere supposizioni: è del tutto ipotetico che la concomitanza di iniziative (Leopolda, 50° dell’Alluvione) sia occasione dell’infiltrazione di persone diverse dai manifestanti pacifici; e che tali infiltrati abbiano intenzioni delittuose.
Si va così ben oltre la previsione del TUPS, art. 18, e si comprime un diritto di libertà – art. 17 e 21 Cost. – a protezione di una manifestazione di fatto governativa. La nostra preoccupazione deriva proprio dal segno repressivo e di chiusura espresso dal provvedimento e da un’istituzione che, anziché tutelare i cittadini consentendo e proteggendo l’esercizio delle libertà fondamentali – compresa la pacifica manifestazione del dissenso, atteggiamento caratteristico di una democrazia pluralistica – protegge una manifestazione governativa dispiegando ingenti presidi di sicurezza e confinando il dissenso in un luogo insignificante per i manifestanti.
http://www.radiocora.it/post?pst=28248
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