Le motivazioni della sentenza di dicembre 2013 (n. 1.2014) della Corte Costituzionale che àbroga in parte le modifiche apportate al sistema elettorale dal Porcellum, legge 270/2005 (il testo integrale su www.cortecostituzionale.it)
E' forse più interessante il passo su ammissibilità e
rilevanza della questione (è la prima volta che viene abrogata dalla
Consulta, anche se parzialmente, una legge elettorale) che
sull'incostituzionalità di premio e liste bloccate.
Però limitandosi al merito del sistema elettorale quel che esce è chiaro e provo a sintetizzarlo:
- una legge elettorale deve garantire l'obiettivo della rappresentanza attraverso l'uguaglianza del voto (art. 48), principio che si può comprimere ragionevolmente in funzione della governabilità, ma non fino a stravolgerlo
- se il "test di proporzionalità" fra i due obiettivi dà un risultato
squilibrato, deve essere censurata quella legge che non dà più effetti
rappresentativi. E questo è il premio senza soglia di accesso che può
dare il 55% dei seggi in parlamento anche a chi ottenga un risultato
esiguo;
- al senato il "test" dà risultati ancor più smaccati: il
premio è su base regionale, quindi la compressione della
rappresentatività del sistema è a favore di un effetto del tutto
aleatorio, non a favore della governabilità;
- le liste bloccate
impediscono il voto "diretto" (art. 56 e 58 Cost.), visto che le liste
sono determinate dai partiti; inoltre si tratta di liste lunghe (le
circoscrizioni sono molto ampie) ed è impossibile conoscere tutti i
potenziali eletti; e di liste che coprono tutti gli eletti, non
essendoci quote determinate con preferenze; la Corte sottintende che
circoscrizioni piccole o liste bloccate per decidere una parte solo dei
seggi potrebbero essere conformi alla costituzione;
- l'effetto
dell'abrogazione delle liste bloccate comporta, secondo i normali
criteri di interpretazione, l'introduzione del voto di preferenza;
-
il parlamento eletto nel 2013 è legittimo come ogni suo atto perché,
pur essendo l'abrogazione retroattiva, non tocca i rapporti esauriti
(ovvero le elezioni già svolte che hanno eletto parlamentari già
proclamati);
- la legge che esce da questa decisione è una legge
pienamente applicabile (salvo alcuni aspetti attuativi e
interpretativi): proporzionale con preferenze e sbarramenti;
- la Consulta non dice se gli sbarramenti siano o meno conformi a costituzione perché non le è stato chiesto.
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